Art. 16.
(Condizioni e presupposti).

      1. Per l'esercizio della professione è necessario il superamento dell'esame di Stato e la conseguente iscrizione in apposito albo, tenuto dall'Ordine territoriale, nei casi in cui:

          a) la professione incide su interessi generali;

          b) sussiste un'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela o della collettività;

          c) emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

      2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni ha forma concorsuale ed è soggetto a predeterminazione numerica dei posti secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.
      3. L'iscrizione all'albo non è consentita ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della professione.